Il testamento è un atto che necessità dell’avallo di un notaio. Ma cosa succede quando questo non avviene, almeno in prima istanza?
Il testamento è uno strumento legale fondamentale per disciplinare la successione dei propri beni dopo la morte. Questo documento richiede la presenza di un notaio che ne deve accertare la regolarità (formale e contenutistica) e ratificarlo. Attenzione, però, al testamento che non viene redatto davanti a un notaio. I rischi ci sono.
I testamenti non redatti davanti a un notaio non hanno lo status di immediatamente esecutivo. Essi richiedono alcune procedure per renderlo opponibile ai terzi e per l’effettiva trasmissione dei beni agli eredi designati. Necessitano, dunque, di una procedura aggiuntiva per conferirgli piena efficacia giuridica. Dopo il decesso del testatore, il documento deve essere presentato al notaio per l’apertura della successione.
Nel caso in cui questo testamento riguardi beni immobiliari, è necessario procedere alla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Questo passaggio è curato dal notaio e rappresenta un’ulteriore garanzia per gli eredi, permettendo loro di acquisire legalmente la proprietà dei beni ereditati.
Testamento non ratificato dal notaio: cosa dice la legge
Un caso tipico di quello che stiamo dicendo è il testamento olografo, ossia quello redatto direttamente dal testatore senza la presenza di testimoni o di pubblico ufficiale. Spesso scritto a mano. Rappresenta forse anche un atto intimo, di una persona che vede avvicinarsi la fine. Ma, al netto di tutto questo, dovrà poi assurgere a documento ufficiale, in termini di legge. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche e i passaggi necessari per garantire la sua validità.
Secondo quanto previsto dalla legge, il testamento olografo deve soddisfare alcuni requisiti essenziali: deve essere interamente scritto a mano dal testatore; la firma e la datazione devono essere autografe, ossia scritte di pugno proprio dal testatore. Inoltre, deve essere redatto in originale, escludendo qualsiasi forma di riproduzione fotostatica o digitale, comprese le fotocopie e le scansioni.
Come sinteticamente anticipato, questo tipo di documento è valido ai fini di legge, ma necessita della pubblicazione tramite un notaio. Questo atto, chiamato “apertura del testamento olografo”, comporta la registrazione del documento presso l’Ufficio di Registro delle successioni dell’Agenzia delle Entrate. Particolarmente per i beni immobiliari, il testamento olografo deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari per completare il definitivo passaggio di proprietà agli eredi. Un passaggio essenziale per rendere giuridicamente valido il trasferimento di proprietà dall’ultimo titolare (il de cuius) ai nuovi proprietari (gli eredi).