IMU: l’agevolazione prima casa è stata cancellata. Cosa ha deciso la Corte di Cassazione. Sentenza storica, cosa cambia per le famiglie.
L’imposta municipale propria, meglio conosciuta con l’acronimo IMU è un tributo che è stato introdotto da legislatore nel 2011. Sono tenuti al pagamento dell’IMU i possessori di beni immobiliari, è un’imposta che dal 2013 è stata applicata anche sull’abitazione principale. La disciplina dell’IMU ha subito numerose modifiche, l’ultima è avvenuta con la legge di bilancio 2020. Devono pagare l’imposta coloro che posseggono gli immobili indicati dal decreto legislativo 504 del 92, dunque coloro che hanno fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. L’importo è variabile e calcolato sulla base delle peculiarità dell’immobile e del Comune in cui è sito.
L’IMU si paga attraverso il modello F24 in due rate al 50%, oppure in un’unica rata al 100%. Le due rate vanno versate il 16 giugno e il 16 dicembre. Dal 1 gennaio 2014 il legislatore ha stabilito che non devono pagare l’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e le relative pertinenze. Per abitazione principale si fa riferimento all’immobile in cui: “il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Dal 2016 sono esenti dal pagamento dell’IMU anche i terreni agricoli indicati nella Circolare numero 9 del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993. A causa dell’emergenze sanitaria Covi 19, l’esenzione dell’imposta IMU è stata sancita anche per l’anno 2020 e per l’anno 2021 nei casi previsti dal legislatore.
Negli ultimi giorni si è molto discusso circa questa particolare imposta, poiché una sentenza della Corte di Cassazione ha cambiato tutto. Il caso concerne un ricorso proposto da un privato avverso un avviso di accertamento del comune di Ciampino, con cui l’amministrazione ha chiesto alla contribuente il versamento dell’IMU relativo all’anno 2013. La contribuente propone il ricorso, rivendicando l’esenzione in quanto proprietaria della prima casa. L’abitazione è situata nel comune di Ciampino ed ha un accesso attraverso una strada di pertinenza del comune di Roma.
Nel 2013 la contribuente aveva la residenza anagrafica proprio presso il comune di Roma e, come accennato, per ricevere l’agevolazione è necessario che il possessore dimori stabilmente presso l’abitazione principale e le pertinenze della stessa che e vi risieda anagraficamente. Nel caso in questione, la contribuente ai tempi risultava essere iscritta all’anagrafe del Comune di Roma e, dunque è venuto meno il requisito affinché gli fosse concessa l’esenzione. Dunque, la Corte di Cassazione ha negato l’agevolazione prima casa alla contribuente per difetto di un requisito richiesto dalla legge.
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