In Italia è possibile ricorrere alla sospensione del mutuo. Attenzione, però, perché questo non è un diritto di tutti.
La gestione dei mutui comporta spesso la necessità di sospendere le rate per un periodo temporaneo. Tuttavia, non tutti gli eventi possono giustificare tale richiesta. In Italia, la sospensione del mutuo, conosciuta anche come fondo di solidarietà Gasparrini, è consentita esclusivamente in alcuni casi. Vediamo quando poter far valere i propri diritti.
Non tutti possono accedere a questa possibilità prevista dal fondo di solidarietà Gasparrini. Prima di entrare nel dettaglio della misura, precisiamo che la sospensione del mutuo non comporta alcun costo aggiuntivo per il richiedente né commissioni da parte della banca. Tuttavia, è importante notare che i giorni di assenza da lavoro devono essere consecutivi e che non è possibile richiedere la sospensione del mutuo per periodi inferiori a 30 giorni.
Il periodo di sospensione del mutuo viene calcolato principalmente in base alla durata della sospensione dell’attività lavorativa. Dal 1° gennaio 2024, il fondo Gasparrini consente la sospensione di 6 mesi delle rate del mutuo, concessa a chi è sospeso dall’attività lavorativa per un periodo minimo di 30 giorni e un massimo di 150 giorni lavorativi.
Prevista anche la sospensione fino a 12 mesi, se la sospensione del lavoro dura tra i 151 giorni e i 302 giorni lavorativi. Infine, la sospensione fino a 18 mesi: se la sospensione dall’attività lavorativa supera i 303 giorni.
Per accedere al fondo di sospensione del mutuo, è necessario avere un ISEE non superiore a 30mila euro. Inoltre, i mutui superiori ai 250 mila euro non possono beneficiare di questa opzione.
Quando si richiede la sospensione del mutuo, è importante ricordare che la legge prevede solo un blocco parziale delle rate. In pratica, è possibile sospendere il versamento dell’intera quota di capitale inclusa nella rata e il 50% degli interessi gravanti sul debito. Il restante 50% degli interessi rimane a carico del mutuatario.
Come accennato, vi sono solo alcune condizioni che determinano la possibilità di sospendere il pagamento del mutuo. Ecco quali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia; invalidità non inferiore all’80%; riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20%, per un periodo consecutivo di almeno 30 giorni lavorativi.
Per presentare la domanda di sospensione del mutuo, è necessario fornire la documentazione relativa alla propria situazione lavorativa alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo. La banca esaminerà quindi la domanda e comunicherà l’esito dell’istruttoria entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione.
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